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Decreto
del Presidente della Repubblica
14 luglio 1995, n. 376
Regolamento concernente la
disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati
Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare, l'art. 50, il
quale stabilisce che, con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5,
della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme
regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei
prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 30 aprile 1963, n. 283, concernente la disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione
delle direttive 85/395/CE e 89/396/CE concernenti l'etichettatura, la
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro di materia
di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
Ritenuta la necessità di modificare alcune norme della legge 23 agosto
1993, n. 352, allo scopo di conformare la disciplina dei funghi epigei ai
principi e alle norme di diritto comunitario e assicurare la tutela della
salute umana;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale
del 15 dicembre 1994;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 2 giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, della sanità e del bilancio e della
programmazione economica e per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
(Ispettorati micologici)
Art. 9, comma 1, legge 23 agosto 1993, n. 352
- Il
Ministero della sanità stabilisce, con proprio decreto, entro il 31
dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e
le relative modalità.
- Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono ed
organizzano, nell'ambito delle aziende USL, uno o più centri di
controllo micologico pubblico (ispettorati micologici).
Art.
2 (Vendita di funghi freschi spontanei)
Art. 14, legge 23 agosto 1993, n. 352
- La
vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione
comunale.
- L'autorizzazione
comunale viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano
stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine
commercializzate dai competenti servizi territoriali della regione o
delle provincie autonome di Trento e Bolzano.
- La
vendita dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla
normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
- Per
l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e
confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta
l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.
Art .
3 (Certificazione sanitaria)
Art 15, legge 23 agosto 1993, n. 352
- La
vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è
consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte
dell'azienda USL, secondo le modalità previste dalle autorità
regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art.
4 (Commercializzazione delle specie di funghi)
Art 16, legge 23 agosto 1993, n. 352
- È
consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi
spontanei e coltivati, elencate all'allegato I.
- Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano integrano, con
propri provvedimenti, l'elenco delle specie di cui all'allegato I con
altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione
in ambito locale, e ne danno comunicazione al Ministero della sanità
che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
- È
consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi
spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute
commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. A tal
fine l'ispettorato micologico competente per territorio effettua
verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.
Art.
5 (Denominazione "funghi secchi")
Art 17, legge 23 agosto 1993, n. 352
- Con
la denominazione di"funghi secchi" si intende il prodotto
che, dopo essicamento naturale o meccanico, presenta un tasso di
umidità non superiore a 12% +/- 2% m/m e con tale denominazione
possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti
specie:
- Boletus
edulis e relativo gruppo (Boletus pinicola, Boletus
aereus, Boletus reticulatus);
- Cantharellus
(tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà
lutescens e muscigenus);
- Agaricus
bisporus;
- Marasmius
oreades;
- Auricularia
auricula-judae;
- Morchella
(tutte le specie);
- Boletus
granulatus;
- Boletus
badius;
- Craterellus
cornucopioides;
- Psalliota
hortensis;
- Lentinus
edodes;
- Pleurotus
ostreatus;
- Lactarius
deliciosus;
- Amanita
caesarea.
- Possono
altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee
con successivi decreti del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché
provenienti dagli altri paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti
all'accordo sullo spazio economico europeo, purché legalmente
commercializzate in detti Paesi.
- I
funghi secchi, provenienti da altri paesi dell'Unione europea e dai
Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, possono
essere commercializzati anche con altre denominazioni che facciano
riferimento al trattamento di disidratazione subito, se queste sono
consentite nei Paesi suddetti.
- La
durabilità dei funghi secchi non può essere superiore ai 12 mesi dal
confezionamento.
- L'incidenza
percentuale delle unità difettose o alterate, per ogni singola
confezione, non deve superare a seconda della categoria qualitativa di
cui al comma 5, il range di 25-40% m/m, suddiviso come segue:
- impurezze
minerali, non più del 2% m/m;
- impurezze
organiche di origine vegetale, non più dello 0,02% m/m;
- tramiti
di larve di ditteri micetofilidi, non più del 25% m/m;
- funghi
anneriti, non più del 20% m/m.
- La
denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1, lettera
a), deve essere accompagnata da menzionni qualitative rispondenti alle
caratteristiche dei funghi, stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno
1996.
Art.
6 (Confezionamento dei funghi)
Art. 18, legge 23 agosto 1993, n. 352
- I
funghi secchi sono venduti interi o sminuzzati, in confezioni chiuse,
con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico
accompagnato dalla menzione di cui all'art. 5, comma 6.
- Le
imprese ed i soggetti singoli o associati che svolgono attività di
preparazione o di confezionamento di funghi spontanei secchi o
conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'art.
2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed
integrazioni, anche le generalità del micologo sotto il cui controllo
avviene l'identificazione delle specie di cui all'art. 5. Le imprese
già operanti alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto
1993, n. 352, si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma
entro il 30 giugno 1998.
- I
contravventori delle disposizioni di cui al comma 2 sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire un milione.
Art 7 (Funghi
porcini)
Art. 19, legge 23 agosto 1993, n. 352
- È
vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad
eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e
relativo gruppo (porcini), di cui all'art. 5, comma 1.
- Con
la denominazione "funghi porcini" possono essere posti in
commercio solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e
relativo gruppo.
- La
vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione
comunale, ai sensi dell'art. 2.
Art.
8 (Gamme di quantità nominale)
Art. 20, legge 23 agosto 1993, n. 352
- Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
possono essere stabilite gamme di quantità nominale dei preimballaggi
di funghi secchi destinati al consumatore.
- Le
gamme di cui al comma 1 possono essere modificate o integrate con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 9
(Trattamento dei funghi)
Art. 21, legge 23 agosto 1993, n. 352
- I
funghi delle specie elencate nell'allegato II possono essere
conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o
altrimenti preparati.
- L'elenco
di cui all'allegato II può essere modificato con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
- È
consentita la commercializzazione di altre specie di funghi conservati
o secchi o comunque preparati, provenienti da altri Paesi, purché
riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese
d'origine.
- I
funghi di cui ai commi 1 e 3 debbono essere sottoposti a trattamenti
termici per tempi e temperature atti ad inattivare le spore del Clostridium
botulinum e/o acidificati a valori di pH inferiori a 4,6 e/o
addizionati di inibenti atti a impedire la germinazione delle spore.
- La
distribuzione di cui al comma 4 non si applica ai funghi congelati,
surgelati o secchi.
- Ogni
confezione può contenere funghi di una o più specie.
Art. 10 (Etichettatura dei funghi)
- L'etichettatura,
la presentazione e la pubblicità dei funghi devono essere conformi
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, recante: "Attuazione delle direttive 89/395 e 89/396 CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei
prodotti alimentari".
- Per
la designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi scientifici
delle relative specie.
- L'etichettatura
dei funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere
consumati crudi, deve riportare l'indicazione dell'obbligo della
cottura.
- La
dicitura "ai funghi" o simili, utilizzata nell'etichettatura
di prodotti alimentari a base di funghi, non comporta l'obbligo di
ulteriori specificazioni.
Art. 11 (Vigilanza)
- La
vigilanza sull'applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ferme
restando le competenze delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano, è affidata, secondo le norme vigenti e le
rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai
nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle
guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale,
alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di
custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie
giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di
confine terrestre del Ministero della sanità.
- Le
guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i
requisiti di cui all'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.
Art. 12 (Norme transitorie)
- Il
presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tuttavia è
consentita l'utilizzazione di etichette e imballaggi non conformi alle
norme previste dal presente regolamento, purché conformi alle norme
precedentemente in vigore, per sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento. I funghi così confezionati possono
essere commercializzati fino alla scadenza del termine minimo di
conservazione riportato sui relativi preimballaggi.
Art. 13 (Norme finali)
- Dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere
efficacia: l'art. 9, comma 1, l'art. 11, l'art.
14, l'art. 15, l'art. 16, l'art. 17, l'art. 18, l'art. 19, l'art. 20,
l'art. 21 e l'art. 22 della legge 23 agosto 1993, n. 352.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1995
Allegato I
(previsto dall'art. 4, comma 1, primo capoverso)
- Agaricus
arvensis;
- Agaricus
bisporus;
- Agaricus
bitorquis;
- Agaricus
campestris;
- Agaricus
hortensis;
- Amanita
caesarea;
- Armillaria
mellea;
- Auricularia
auricula-judae;
- Boletus
aereus;
- Boletus
appendiculatus;
- Boletus
badius;
- Boletus
edulis;
- Boletus
granulatus;
- Boletus
impolitus;
- Boletus
luteus;
- Boletus
pinicola;
- Boletus
regius;
- Boletus
reticulatus;
- Boletus
rufus;
- Boletus
scaber;
- Cantharellus
(tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà
lutescens e muscigenus);
- Clitocybe
geotropa;
- Clitocybe
gigantea;
- Craterellus
cornucopioides;
- Hydnum
repandum;
- Lactarius
deliciosus;
- Leccinum
(tutte le specie);
- Lentinus
edodes;
- Macrolepiota
procera;
- Marasmius
oreades;
- Morchella
(tutte le specie);
- Pleurotus
cornucopiae;
- Pleurotus
eryngii;
- Pleurotus
ostreatus;
- Pholiota
mutabilis;
- Pholiota
nameko mutabilis;
- Psalliota
bispora;
- Psalliota
hortensis;
- Tricholoma
columbetta;
- Tricholoma
equestre;
- Tricholoma
georgii;
- Tricholoma
imbricatum;
- Tricholoma
portentosum;
- Tricholoma
terreum;
- Volvariella
esculenta;
- Volvariella
volvacea;
- Agrocybe
aegerita (Pholiota aegerita);
- Pleurotus
eryngii;
- Stropharia
rugosoannulata.
Allegato II
(previsto dall'art. 9, comma 1, primo capoverso)
- Agaricus
arvensis;
- Agaricus
bisporus;
- Agaricus
campestris;
- Amanita
caesarea;
- Armillaria
mellea;
- Auricularia
auricula-judae;
- Boletus
aereus;
- Boletus
badius;
- Boletus
edulis;
- Boletus
granulatus;
- Boletus
impolitus;
- Boletus
luteus;
- Boletus
pinicola;
- Boletus
regius;
- Boletus
reticulatus;
- Cantharellus
(tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e
muscigenus);
- Clitocybe
gigantea;
- Clitocybe
geotropa;
- Craterellus
cornucopioides;
- Hydnum
repandum;
- Lactarius
deliciosus;
- Lentinus
edodes;
- Macrolepiota
procera;
- Marasmius
oreades;
- Morchella
(tutte le specie);
- Pholiota
mutabilis;
- Pholiota
nameko mutabilis;
- Pleurotus
ostreatus;
- Psalliota
hortensis;
- Psalliota
bispora;
- Tricholoma
columbetta;
- Tricholoma
equestre;
- Tricholoma
georgii;
- Tricholoma
imbricatum;
- Tricholoma
portentosum;
- Tricholoma
terreum;
- Volvariella
volvacea;
- Volvariella
esculenta;
- Agrocybe
aegerita (Pholiota aegerita);
- Pleurotus
eryngii;
- Stropharia
rugosoannulata.
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