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Testo
completo della:
Legge
23 agosto 1993, n. 352
[modificata dal DPR 14 luglio 1995, n.
376]
Norme
quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente
legge:
Capo I - Raccolta dei funghi
Art.1
- Le
regioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382,
e degli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con proprie leggi la
raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel
rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti
stabiliti dai rispettivi statuti.
- È
fatta salva la vigente normativa
di carattere generale concernente la disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Art. 2
- Le
regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di
cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle
comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle
associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
- Le
regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione
alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in
favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare
il reddito normalmente percepito.
- Le
agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a
qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso
del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà
collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.
Art. 3
- Al
fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori
classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei
comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in
detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in
deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.
- Le
regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3,
possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite
tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.
Art. 4
- Le
regioni, sentiti le province, i comuni e le comunità montane,
determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero
relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di
funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle
esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi
complessivi.
- Le
regioni vietano la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo
chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le
altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle
comunità montane competenti per territorio.
Art. 5
- Nella
raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o
altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il
micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
- Il
carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche
morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.
- È
vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi
specie.
- I
funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a
consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di
contenitori in plastica.
- È
vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della
cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di
regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali,
e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche
naturalistico dello stato dei luoghi.
Art. 6
- La
raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei
competenti organismi di gestione:
- nelle
riserve naturali integrali;
- nelle
aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi
naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
- nelle
aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per
motivi silvo-colturali;
- in
altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico,
individuate dagli organi regionali e locali competenti.
- La
raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza
degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi,
salvo che ai proprietari.
Art. 7
- Le
regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre
limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi
definiti e consecutivi.
- Le
regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di
una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito
il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità
montane competenti per territorio.
Art. 8
- In
occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di
particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della
giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare
autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse
scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non
superiore ad un anno e sono rinnovabili.
Art. 9
- [comma
abrogato - sostituito dall'art.1
del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
Al fine della tutela della salute pubblica, le
regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, organizzano, nell'ambito delle unità sanitarie locali, uno o
più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici),
avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo
l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle associazioni
micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale.
- I
centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già
operanti e personale già dipendente.
- Ai
fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le
regioni si avvalgono delle disponibilità finanziarie ad esse già
attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 10
- Le
regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche
attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza
nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono
promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di
convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che
riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale
collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della
flora fungina.
- Le
attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle
risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 11 [abrogato
dal DPR 14 luglio 1995, n. 376]
- La
vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli
agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati della
vigilanza sull'applicazione della presente legge, oltre ai nuclei
antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie venatorie
provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, gli
operatori professionali di vigilanza e ispezione delle unità
sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente,
le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia dei consorzi
forestali e delle aziende speciali e le guardie giurate volontarie.
- Le
guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al
prefetto.
- Nelle
aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il
coordinamento degli enti di gestione.
Art. 12
- Le
regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente
legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 13
- Ogni
violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente
capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà
di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte
delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché,
nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di
cui all'articolo 2.
- È
fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le
violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano
reato.
Capo II - Commercializzazione dei funghi
Art. 14 [abrogato -
sostituito dall'art.2
del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
- La
vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione
comunale.
- La
rivendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa
vigente per i prodotti ortofrutticoli.
Art. 15 [abrogato -
sostituito dall'art.3 del
DPR 14 luglio 1995, n. 376]
- La
vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita,
previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'unità
sanitaria locale, secondo le modalità previste dal regolamento locale
d'igiene.
Art. 16 [abrogato -
sostituito dall'art.4
del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
- È
consentita la commercializzazione delle seguenti specie e varietà di
funghi freschi spontanei:
- Boletus
edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus
aereus, Boletus reticulatus);
- Cantharellus
cibarius;
- Cantharellus
lutescens;
- Amanita
caesarea;
- Morchella
(tutte le specie);
- Clitocybe
gigantea, nebularis,
geotropa;
- Tricholoma
georgii;
- Pleurotus
eryngii;
- Armillaria
mellea.
- L'elenco
di cui al comma 1 è integrato con altre specie riconosciute idonee
alla commercializzazione con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 17 [abrogato - sostituito dall'art.5
del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
- Con
la denominazione di "funghi secchi" possono essere posti in
commercio funghi appartenenti alle seguenti specie e varietà:
- Boletus
edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus
aereus, Boletus reticulatus);
- Cantharellus
cibarius (tutte le specie);
- Agaricus
bisporus;
- Marasmius
oreades;
- Auricularia
auricula-judae.
- Possono
essere altresì poste in commercio altre specie riconosciute eduli con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
- Con
la denominazione di "funghi porcini" possono essere posti in
commercio solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e
relativo gruppo.
- È
obbligatoria nell'etichettatura dei funghi secchi la dizione:
"Contenuto conforme alla legge".
- La
denominazione di vendita deve essere accompagnata da menzioni
qualificative rispondenti alle caratteristiche che sono fissate, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 18 [abrogato - sostituito dall'art.6
del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
- I
funghi secchi sono venduti, con l'indicazione facilmente visibile del
nome scientifico del fungo contenuto, in confezioni chiuse, con almeno
la metà di una facciata trasparente, in modo da consentire il
controllo del contenuto, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283,
e successive modificazioni, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109.
- Ogni
confezione deve contenere funghi della stessa specie.
- Le
imprese e i soggetti singoli o associati che svolgono attività di
preparazione o di confezionamento di funghi secchi o conservati
indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'articolo 2
della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, anche
le generalità del perito od espero nella materia, regolarmente
iscritto al ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia, sotto il cui controllo avvengono la
lavorazione ed il confezionamento. Le imprese già operanti alla data
di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle
disposizioni di cui al presente comma entro il termine di dodici mesi
dalla data suddetta.
- I
contravventori alle disposizioni di cui al comma 3 sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire un milione.
Art. 19 [abrogato - sostituito dall'art.7
del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
- È
vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad
eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e
relativo gruppo (porcini) che abbiano caratteristiche merceologiche
classificabili come extra (sezioni intere e carne perfettamente
bianca). Tali funghi sono posti in vendita previa autorizzazione
rilasciata dal comune, sentita la commissione di cui all'articolo 11
della legge 11 giugno 1971, n. 426.
- È
consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché rispondenti
alle caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 5.
Art. 20 [abrogato - sostituito dall'art.8
del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
- Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le gamme di quantità e di capacità
nominali dei contenitori per i preimballaggi di funghi secchi.
- Il
valore di umidità del prodotto preimballato non può essere superiore
al 12 per cento +/- 2 m/m.
Art. 21 [abrogato - sostituito dall'art.9
del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
- I
funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al
naturale, congelati, surgelati, o altrimenti preparati debbono
appartenere a specie facilmente riconoscibili e ben conservabili. Ogni
confezione può contenere funghi di una o più specie.
- Su
ogni confezione sono riportati in modo facilmente visibile i nomi
scientifici delle specie di funghi contenute e le rispettive quantità,
espresse percentualmente in ordine decrescente, ai sensi dell'articolo
8 della legge 30 aprile 1962, n.283, come sostituito dall'articolo 5
della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e dell'articolo 5 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
Art. 22 [abrogato dal DPR
14 luglio 1995, n. 376]
- Per
ogni specie fungina destinata alla conservazione, secondo le modalità
di cui all'articolo 21, l'unità sanitaria locale competente rilascia,
previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge,
apposita autorizzazione, i cui estremi sono indicati sull'etichetta
del prodotto conservato.
- L'autorizzazione
di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale.
Art. 23
- La
violazione delle norme di cui la presente capo, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 18, comma 4, comporta l'applicazione, da parte
delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. È
fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le
violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano
reato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 agosto 1993
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